Una nuova ordinanza della Cassazione, la n. 358/2023, depositata lo scorso 10 gennaio, torna ad analizzare la questione relativa al mantenimento del figlio maggiorenne.
Lo scorso anno, invero, diversi provvedimenti della Suprema Corte hanno approfondito la tematica con principi di diritto assai importanti.
Il nuovo anno, dunque, comincia con un’altra pronuncia interessante in materia, che sostanzialmente tende a rifarsi agli arresti precedenti.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile.
Resta fermo, precisano i giudici di piazza Cavour, che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Ciò poiché il diritto del figlio, si legge nel provvedimento sopra citato, si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Richiamando la precedente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione, ribadisce comunque la necessità di procedere caso per caso alla valutazione.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato il provvedimento che riconosceva alla figlia ultraquarantenne il mantenimento da parte del padre.
