Non esclude il diritto all'assegno divorzile la condotta illecita e il licenziamento disciplinare della moglie
L'assegno di divorzio ha natura compensativa e perequativa, ma anche una funzione assistenziale, richiedendosi, a tal fine, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Per cui in sede di revisione delle condizioni di divorzio, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi a seguito di condotta volontaria, o addirittura dolosa, della richiedente non può essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.
Cass. Civ., Sez. I, ord., 22 dicembre 2022, n. 37577 in Foro Italiano
