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Stalking, in caso di contestazione aperta la prosecuzione della condotta deve essere oggetto di accertamento

11 gennaio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, in materia di diritto penale della famiglia. La sentenza n. 242/2023, depositata lo scorso 9 gennaio, torna ad occuparsi di stalking.

In caso di contestazione nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione.

Se la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta, o anche a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data.

Spetta, dunque, all'accusa l'onere di fornire la prova che l'imputato abbia protratto la condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale.

Queste le precisazioni formulate dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, in una vicenda di stalking che coinvolgeva una donna.