Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, in materia di amministrazione di sostegno. Il provvedimento in esame è il n. 39/2023, depositato lo scorso 3 gennaio.
Nella fattispecie analizzata un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, viene accusato di aver riscosso erroneamente in nome e per conto dell’amministrato e previa autorizzazione del Giudice tutelare, una somma di importo di 50mila euro in forza di una polizza vita, in luogo dell’erede testamentaria.
Nel caso in analisi l'erede, protagonista della vicenda, ritenendosi l'unica e sola beneficiaria, ha rilevato che la polizza in questione era stata stipulata da un soggetto terzo, ossia dall'amministratore di sostegno, e quest'ultimo “non avrebbe potuto effettuare scelte che coinvolgevano la sfera personale degli amministrati, mentre il ragionamento del Tribunale conduceva a legittimare, erroneamente, tali scelte”.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Le stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 11421/2021, hanno confermato il principio secondo cui “il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo. L'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario, operando dunque su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
L'individuazione degli “eredi” beneficiari di polizza assicurativa, legittimi o testamentari, deve avvenire al momento della morte del contraente, non già al momento della designazione.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi legittimi” ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.
