“… È da considerarsi illecita la condotta di chi acceda, senza consenso, alla mail di un'altra persona, ai contenuti privati del suo account Facebook, oppure alle chat di whatsapp, potendo tali condotte integrare i reati di «accesso abusivo ad un sistema informatico» o di «violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza». (…)
La condotta violativa della privacy può ritenersi legittima solo se è assolutamente necessaria per evitare una decisione giurisdizionale ingiusta ovvero se non è possibile difendersi altrimenti, e sono assolutamente eccezionali i casi in cui tale scusante può configurarsi (basti pensare che la legge permette al giudice di ordinare alle parti l’esibizione dei documenti, anche su istanza delle parti stesse, il che esclude che si renda necessaria l’intrusione del privato nella privacy altrui).(…)”
Così Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1602 del 09.12.2021
