Ai fini della dichiarazione di adottabilità, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 184 del 1983, competente territorialmente è il Tribunale per i minorenni del distretto nel quale i minori si trovano.
Lo ribadisce ulteriormente la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 36420/2022, depositata lo scorso 13 dicembre.
La competenza, precisano i giudici di piazza Cavour, si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti di esso, ai sensi dell’art. 5 del codice di procedura civile.
Come più volte indicato dalla Suprema Corte in altre precedenti pronunce, a norma degli artt. 8 e segg. L. n. 184 del 1983, la procedura per la dichiarazione di adottabilità si inizia quando lo stato di abbandono è segnalato al Tribunale per i minorenni del distretto nel quale il soggetto si trova o, quanto meno, quando ex art. 10 L. n. 184 del 1983 il Tribunale locale disponga approfonditi accertamenti.
