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Mancata audizione del genitore nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del minore

29 dicembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

La comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio.

La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio.

È quanto emerge dalla ordinanza n. 32661 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 9 novembre 2021.

Deve escludersi, dunque, la sanabilità della mancata audizione dei genitori del minore nel corso del giudizio di primo grado con l'esecuzione dell'incombente in quello successivo, proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine.

Con espresso riferimento ai fatti oggetto della vicenda, la Corte di Appello territorialmente competente confermava la pronuncia di adottabilità resa dal Tribunale per i minorenni in relazione ad un minore straniero nato nel 2017 da una cittadina straniera arrivata in Italia in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo Paese con il suo compagno.

Nello specifico, il parto avveniva in Italia e dopo la nascita del minore il neonato e la madre venivano collocati in comunità. La Corte di Appello e, in precedenza, il Tribunale per i minorenni, ponevano alla base delle loro valutazioni negative e del conseguente accertamento della condizione di abbandono in primis i rapporti della madre descritti come difficili e caratterizzati da un comportamento non collaborativo ed ostile sia all'arrivo che nei primi mesi di permanenza in comunità.

In secondo luogo, era stato attribuito preminente rilievo al tentativo di allontanamento dalla comunità con il figlio, dopo circa sei mesi dalla nascita per raggiungere il padre, accolto in un'altra città italiana. Inoltre, era stato evidenziato il successivo disinteresse verso il minore.

Il Tribunale adito sottolineava, nella piena condivisione data dalla Corte di Appello nella fase successiva, che la ricorrente non aveva mostrato concrete e proficue capacità genitoriali, rifiutando il sostegno offertole.

La stessa, invero, aveva avuto una condotta gravemente lesiva degli interessi del minore, esponendolo ad un notevole pericolo portandolo via dal centro senza il consenso della struttura.

La Corte di Appello sottolineava, altresì, il comportamento reticente, oppositivo e scarsamente tutelante verso il figlio: invero, evidenziava che la stessa madre aveva dimostrato interesse prevalente nel ricongiungersi al compagno in Francia senza cogliere l'opportunità offertale dalla comunità in funzione dell'interesse del figlio minore. In tale scelta non aveva, in sostanza, valutato l’impatto della sua decisione nei confronti del figlio.

La Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio del compagno della ricorrente in qualità di padre del minore anche se la documentazione a sostegno della sua dichiarata paternità non era stata ritenuta fondata su prova certa e documentale valida.

Nel gravame, appellante ed interveniente venivano sentiti, senza tuttavia la precisazione nella motivazione della pronuncia impugnata, in merito a quali dichiarazioni avessero reso.

Avverso tale pronuncia le stesse parti proponevano ricorso per Cassazione affidato a ben a quattro motivi.

I Supremi Giudici hanno ritenuto fondato, tra gli altri, il primo dei quattro motivi di ricorso proposto dai ricorrenti in virtù del quale questi ultimi denunciavano violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge per le quali la Corte territoriale non aveva pronunciato nulla in merito al motivo della mancata audizione della madre e del padre del minore.

Secondo la Corte di legittimità, come sopra illustrato, gli effetti della mancata audizione dei genitori nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità, e, più specificatamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo non può dirsi affatto idoneo a sanare la predetta omissione. A ben vedere, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della l. n. 183/1984, la comparizione effettiva dei genitori, così come la loro audizione, costituisce un segmento ineludibile del procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo.

Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, deve escludersi la sanabilità della mancata audizione dei genitori del minore nel corso del giudizio di primo grado con l'esecuzione dell'incombente in quello successivo proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine.