In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 38005/2022, depositata lo scorso 29 dicembre.
L'individuazione di tale genitore, si legge nel provvedimento, deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell'affidamento della prole è, poi, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte.
Il giudice di appello, argomenta la Suprema Corte, nella vicenda in esame ha spiegato le ragioni per le quali all'esito dell'audizione della minore non fosse rispondente al suo interesse il regime di un affido condiviso, sottolineando la ferma volontà della minore di non incontrare il padre in ragione delle pregresse condotte di quest'ultimo ai danni della madre cui la stessa aveva assistito come spettatrice.
La Corte distrettuale, invero, non ravvisava elementi che consentissero di disattendere le dichiarazioni della minore ove si consideri che le emergenze processuali permettevano di affermare il rifiuto della minore di incontrare il padre erano riconducibili ai comportamenti di quest'ultimo che erano stati fonte di grave turbamento e sofferenze psicofisiche e non già, come affermato dall'appellante, frutto di condizionamenti della madre, essendo stata accertata in sede penale la commissione di fatti idonei a causare alla minore un trauma non superabile in tempi brevi.
Nella impugnata decisione, concludono i giudici di piazza Cavour, è stato poi messo in risalto l'incapacità dell'appellante di riconoscere le sofferenze della figlia e di comprendere i motivi del rifiuto della minore di incontrarlo.
In definitiva, le argomentazioni delle doglianze in esame, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, mostrando, così, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative.
