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Avocazione se il pm non sente entro tre giorni la vittima di violenza

30 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Garantire il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria rafforzando in questo modo il «Codice rosso» contro i femminicidi. È con questo obiettivo che un disegno di legge introduce un nuovo caso di avocazione da parte della Procura generale quando il pubblico ministero nei casi in cui si procede per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa. Del provvedimento è appena iniziato l’esame in commissione Giustizia al Senato, ma già è in corso la raccolta delle firme per l’assegnazione in sede referente, a testimonianza del consenso trasversale che c’è intorno all’iniziativa. I reati di violenza domestica o di genere (consumati o tentati) interessati dall’estensione dell’avvocazione sono, nel dettaglio: omicidio; maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona attraverso lesioni permanenti al viso. Il procuratore generale non può disporre l’avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni è giustificato, dando luogo a una proroga del termine quando ci sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Di fatto il termine dei tre giorni, introdotto anche per rispettare la direttiva comunitaria sui diritti delle vittime di reato compreso quello a essere ascoltate, è stato considerato ordinatorio, già nelle sue prime applicazioni, vista l’assenza di una sanzione di nullità o inutilizzabilità dell’atto compiuto oltre il termine. Il disegno di legge prevede, poi, un obbligo di comunicazione ulteriore (rispetto a quelli che tra pochi giorni saranno operativi per effetto dell’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale) a carico della segreteria del Pm estendendo il vincolo di comunicazione alla Procura generale di tutti gli elementi identificativi del procedimento nel quale non è stata sentita la vittima nei tre giorni previsti.