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Assegno divorzile, ne ha diritto l’ex moglie licenziata per comportamenti illeciti a lavoro?

29 dicembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Un’ordinanza interessante della Corte di Cassazione torna ad analizzare i presupposti e i requisiti necessari per l’assegno divorzile. Il provvedimento in questione, l’ordinanza n. 37577/2022, depositato lo scorso 22 dicembre, trae origine da una complessa vicenda familiare.

L’ex moglie perdeva il posto di lavoro a seguito di licenziamento disciplinare per la produzione di certificati medici falsi, al fine fruire di giorni di malattia non dovuti. Tale condotta dolosa, ci si chiede, è sufficiente per escludere il suo diritto all’assegno divorzile?

Il Collegio di Piazza Cavour torna a ribadire quanto già espresso sul tema dalle Sezioni Unite.

L'assegno di divorzio ha anche natura compensativa e perequativa, e ha una funzione assistenziale: occorre eventualmente accertare l'inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarli per ragioni oggettive.

Ove tali condizioni non sussistessero al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, nel caso in cui, successivamente, uno degli ex coniugi - sul rilievo di essere rimasto disoccupato ed incapace di provvedere al proprio sostentamento - deduca, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, essersi verificata una situazione nuova, idonea a modificare l'originario assetto reddituale e patrimoniale e a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice è chiamato ad accertarne la loro eventuale sopravvenienza.

Già in altre pronunce, la Cassazione (vedi Cass. n. 17041/2007; vedi anche Cass. n. 5378/2006) nell'interpretare la L. n. 898 del 1970, articolo 9, ha affermato - in una fattispecie in cui il richiedente aveva dedotto, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi a seguito del suo collocamento in pensione - che la volontarietà di tale evenienza non può essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.