In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della recente sentenza n. 48844/2022, depositata lo scorso 22 dicembre.
Nel caso in esame, sia la Corte d’appello che il Tribunale avevano dichiarato la donna, madre di una bambina, responsabile dei reati di calunnia e diffamazione condannandola anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.
Specificamente la signora aveva, con denuncia presentata ai carabinieri, falsamente incolpato il pediatra di base del reato di omissione di soccorso per non aver visitato in sede domiciliare la figlia minore affetta da stato febbrile, riferendo i fatti già oggetto di denuncia in un’intervista pubblicata anche online.
