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Impossibile convertire l’unione civile in matrimonio dopo la rettificazione di sesso: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

28 dicembre 2022

Presidenza AIAF ,

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 269/2022, depositata lo scorso 27 dicembre, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), quest’ultimo aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Lucca.

L'art. 1 comma 26 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà) dispone che nel caso di unione civile, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell’unione civile, senza alcuna possibilità di una scelta diversa. Il legislatore ha adottato delle soluzioni diverse tra matrimonio ed unione civile, in presenza della rettificazione di sesso di uno dei coniugi o di una delle parti. Al contrario, l’art. 1, comma 27, ha previsto che alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano manifestato volontà di mantenere in vita il vincolo di coppia, consegue automaticamente l’instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Lucca, lo scorso 14 gennaio 2022, aveva ritenuto doversi sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26 l. 76/2016, nella parte in cui non prevede che, con il mutamento del sesso di uno dei partner, l'unione civile abbia a sciogliersi automaticamente, senza facoltà per gli uniti di convertire l'unione civile in un matrimonio.

Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, nell’ambito di un giudizio di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, sulla domanda di autorizzazione all’intervento chirurgico, strumentale alla riassegnazione del sesso, e di rettificazione anagrafica di sesso e nome, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di trascrizione del matrimonio con il partner dell’attore, con il quale questi aveva in precedenza contratto unione civile.

Il rimettente sottolinea l’esigenza di protezione del nucleo dei diritti e doveri di assistenza e solidarietà e denuncia, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’irragionevolezza della disparità nel trattamento tra le stesse formazioni sociali di cui si tratta, non giustificata dai contenuti, diversi, che presiedono al momento genetico e costitutivo dei relativi vincoli – anche per gli impedimenti preventivi, previsti solo per la celebrazione del matrimonio.

Secondo la Corte Costituzionale, le questioni sollevate dal Tribunale di Lucca mancano di rilevanza per difetto di attualità e concretezza.

Invero, argomenta la Corte, se i requisiti dell’attualità e della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell’iter decisionale, essi non possono ritenersi integrati sulla base di un’eventuale e teorica applicabilità della norma indubbiata. Tanto si realizza nel caso in esame, si legge nella sentenza, in cui il giudice a quo ha sollevato le questioni a tutela della continuità del preesistente vincolo, senza motivare sul diritto dell’attore ad ottenere la rettificazione del sesso: passaggio, questo, essenziale, nel suo carattere preliminare, in quanto volto a spiegare le ragioni per le quali il rimettente ritenga di essere necessariamente tenuto a fare concreta applicazione delle norme che censura.

L’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato un’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza delle questioni, collegata alla mancata manifestazione della volontà del partner dell’attore nel giudizio principale di convertire l’unione civile in matrimonio.

Anche questa eccezione viene considerata meritevole di accoglimento.

In conclusione, le questioni sollevate sono state dichiarate inammissibili.