Nella fattispecie di omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha una natura indiretta, dovendo essere evidenziata da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della recente sentenza n. 46876/2022, depositata lo scorso 12 dicembre.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneità dell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento.
Non è configurabile, precisano i giudici di Piazza Cavour, la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo.
Nella specie analizzata dalla Suprema Corte è stato ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, con riferimento alla condotta della donna che, dopo avere inferto alla vittima, suo convivente, più coltellate, aveva desistito dall'infliggerne altre e non si è riconosciuta nella gelosia, fra l’altro del tutto ipotetica, alcuna attenuante.
