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Chi rinuncia all’eredità può impugnare anche la cartella di pagamento a seguito della definitività dell’accertamento

27 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Un interessante provvedimento della Suprema Corte fa luce su una questione parecchio dibattuta in ambito familiare, quella relativa agli eventuali debiti fiscali del “de cuius” e il successivo effetto della rinuncia all'eredità.

La notifica dell’avviso di accertamento non preclude ai chiamati in questione di rinunciare all’eredità del contribuente. L’atto ha un’efficacia retroattiva e la parte viene considerata come mai chiamata alla successione: in virtù di ciò risulta illegittima la cartella di pagamento notificata ai chiamati a seguito della definitività per mancata impugnazione dell’accertamento.

A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, sezione tributaria, attraverso la sentenza n. 37064 dello scorso 19 dicembre 2022.

Per effetto della rinuncia all'eredità il rinunciante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, sicché trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 522 e 523 del codice civile in tema di devoluzione. Sostanzialmente, l'effetto derivante dalla dichiarazione di rinuncia appare immediato e consiste nella decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell'eredità a un successibile di grado posteriore. È vero che il rinunciante può, entro il termine di dieci anni dalla morte del defunto, revocare la rinuncia, così accettando l'eredità e succedendo al predetto a titolo universale, con effetto ex tunc, ma solo qualora il nuovo chiamato non abbia nel mentre accettato, definitivamente acquistando l'eredità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia, quindi, il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.