Ripartizione dell’onere della prova in caso di addebito della separazione- violazione dell’obbligo di fedeltà - anteriorità della crisi matrimoniale.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (esclusa, nella specie, l'addebitabilità della separazione al comportamento infedele della moglie, atteso che la proposizione di un precedente ricorso per separazione, poi abbandonato, attestava la crisi della coppia ben prima della condotta infedele della donna).
Corte di Cassazione, ordinanza 28 novembre 2022 n. 34944 in Diritto & Giustizia 2022
