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Riconosciuta alla moglie la quota pari al 40% del TFR del marito in sede di divorzio

16 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante vicenda familiare analizzata dal Tribunale di Parma, mediante sentenza n. 1146/2022, dello scorso 12 ottobre. Nel caso in esame, alla moglie ormai prossima al compimento del cinquantaduesimo anno di età, persona che non gode di buona salute, che non dispone di un'abitazione propria e di un lavoro, è stato riconosciuto un assegno divorzile pari a 400 euro.

È stata riconosciuta, altresì, una quota del Tfr del marito pari al 40%.

La legge 1° dicembre 1970 n. 898, con l'attribuire al coniuge al quale sia stato riconosciuto l'assegno ex articolo5 della medesima legge e non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, pur quando detta indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, deve intendersi nel senso che il diritto alla quota sorge quando la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, e dunque anche prima della sentenza di divorzio.

La indennità suddetta non compete, pertanto, nella sola ipotesi in cui sia maturata anteriormente al descritto momento.

Quanto al periodo su cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio.

• Tribunale di Parma, Sez. I, sentenza 12 ottobre 2022 n. 1146 – Pres. Sinisi, Giud. Rel. Est. Vena