Interessante sentenza del Tribunale di Mantova in materia di comodato e rapporti familiari. Con provvedimento dello scorso 21 novembre (Giudice Bulgarelli) viene nuovamente affrontata una questione oggetto di precedenti dibattiti, giurisprudenziali e in dottrina.
Il comodato, si legge nel testo della sentenza, è un contratto reale, di natura unilaterale, è essenzialmente gratuito, si presume avente durata indeterminata ove non se ne predetermini specificamente una ed è, essenzialmente, fondato sul cosiddetto intuitus personae, ovvero sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, spesso legati da vincoli familiari. Sulla base di questa caratterizzazione generale, va precisato che il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale.
È comunque, fatta salva l'ipotesi – nel caso di specie nemmeno manifestata dalla comodante - di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'articolo 1809, comma 2, c.c.
Dunque, viene ribadito che il comodato perdura anche nel caso di costituzione di un nuovo nucleo familiare.
