Con una nuova sentenza la Cassazione torna sulla condotta di un insegnante che utilizza la violenza per fini educativi. Già con un provvedimento dello scorso 15 novembre, sentenza n. 43434/2022, la Suprema Corte si era pronunciata in materia di maltrattamenti, commessi da un’insegnante a danno dei minori a lei affidati.
Con questo nuovo provvedimento, la sentenza n. 46924/2022, depositata lo scorso 12 dicembre, il Collegio di Piazza Cavour torna ad occuparsi delle condotte poste in essere da un professore di scuola.
Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da "animus corrigendi".
L'elemento differenziale, si legge in sentenza, tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.
Come già statuito nel precedente provvedimento, deve escludersi dunque che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno di soggetti minori nella previsione di cui all’art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione.
