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Incontro di formazione
La prova nei procedimenti di separazione e divorzio.
Messina
11 febbraio 2010
Le ragioni dell’incontro L’accavallarsi di riforme intervenute dal 2005 hanno inciso profondamente nel rito civile, modificandolo o integrandolo prevedendo nuovi riti, poi abrogati. Il riferimento è alla recentissima L. 18.6.2009 n. 69. Le modifiche che più interessano riguardano il principio della disponibilità della prova, ormai ridotto ad un ricordo del passato con l’integrazione apportata all’art.115 c.p.c., la prova testimoniale scritta e la consulenza tecnica. L’applicazione di queste nuove norme nelle intenzioni del legislatore dovrebbe portare ad una abbreviazione di termini allo scopo dichiarato, di semplificare e di accelerare il processo civile. Ma si obietta, da subito, alcuni termini dimezzati da sei mesi a tre, ben poco influiranno sulla durata del processo. Appare evidente che il legislatore ancora una volta ha sbagliato bersaglio, prendendo di mira, quali destinatari, le parti, o meglio i loro difensori, e non invece quel complesso mondo che è “il corpus” della Giustizia formata da cancellieri, ufficiali giudiziari, da ausiliari, da giudici ed avvocati, di modo che, abbreviare di qualche mese i tempi dell’istruttoria a fronte degli anni che separano un’udienza dall’altra risulta inevitabilmente, un rimedio inutile. Nel merito delle questioni che occupano, delicato e necessario è poi il coordinamento,ancora tutto da definire, tra richieste istruttorie e tutela della privacy alla luce anche del recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi invero in sede penale e, più in generale, gli esatti criteri di indicazione e svolgimento dei mezzi istruttori rivolti alla formazione del libero convincimento del Giudice. Questione molto dibattuta attiene alla tipicità dei mezzi di prova ed alle prove c.d. atipiche. E’ noto, le norme processuali relative alla raccolta della prova sono contenute nel codice di procedura civile, quelle sostanziali, nel codice civile. “Il legislatore mentre ha incluso nel codice di procedura civile le norme che concernono l’assunzione e più in generale l’ingresso delle prove nel processo ed il loro costituirsi nel processo stesso, fino al criterio generale per il loro apprezzamento da parte del giudice (art. 116 c.p.c.) ha lasciato al codice civile..… le norme che concernono l’ammissibilità dei singoli mezzi di prova sia sotto un profilo generale e sia con riguardo ai singoli mezzi..” (Mandrioli 2005,II,177). Il dibattito è aperto !!
INTERVENTI
Avv. Cinzia Fresina
Avv. Remigia D’Agata
Prof. Avv. Roberto Amagliani
Dott. Gaetano Amato DIBATTITO e CONCLUSIONI
Verrà rilasciato attestato di partecipazione che consentirà il riconoscimento di N. 3 crediti formativi per gli Avvocati. Segreteria organizzativa: Aiaf Messina - Avv. Cinzia Fresina tel/fax 090363500
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