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Regolamento

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Art. 2 – Istituzione, finalità e sede della Scuola

1. La Scuola è istituita dall’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, e ne costituisce un organo interno.

2. Essa è riservata agli avvocati iscritti all’Albo professionale ed ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto di famiglia, minorile e delle persone, sostanziale e processuale. La Scuola e il suo programma sono strutturati tenendo conto della normativa sulla specializzazione nell’ambito del testo sulla riforma dell’ordinamento della professione forense approvato dal Senato della Repubblica in data 23.11.2010, in quanto l’AIAF ritiene che la battaglia sulla specializzazione sia un dato caratterizzante il futuro dell’Avvocatura. In ogni caso la frequentazione garantisce l’acquisizione di crediti in relazione all’obbligo di formazione continua.

3. Il corso è unico per l’intero territorio nazionale e viene svolto in videoconferenza nelle sedi di Milano, Roma  ed eventualmente in altre sedi indicate nel bando.

Art. 3 – Direzione, gestione della Scuola e Comitato Scientifico

1.    La Scuola di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto di famiglia, minorile e delle persone, dell’AIAF è gestita da un Direttore e dai Responsabili di 5 dipartimenti così individuati: 1) Diritto di famiglia, civile sostanziale; 2) Diritto di Famiglia, civile processuale; 3) Diritto penale della famiglia, sostanziale e processuale; 4) Diritto minorile; 5) Diritto  delle persone.

2.    Il Direttore della Scuola è nominato dal Comitato Direttivo Nazionale dell’AIAF  e dura in carica tre anni, ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività della Scuola e cura, con i responsabili dei dipartimenti e i responsabili degli organi di gestione delle sedi decentrate, lo svolgimento dell’attività della Scuola e il coordinamento dei docenti; propone al Comitato Direttivo Nazionale AIAF i nomi dei responsabili dei 5 dipartimenti e il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla nomina dei medesimi; nomina di concerto con il Presidente della Sezione Regionale AIAF competente territorialmente, i membri degli organi di gestione delle sedi decentrate; definisce annualmente il programma didattico e individua il corpo docente della Scuola, di concerto con il Comitato Scientifico della Scuola e i responsabili dei dipartimenti.

3.    I responsabili dei dipartimenti curano ciascuno per il settore di propria competenza i rapporti con i docenti provvedendo alla organizzazione delle relative lezioni, in collaborazione con i responsabili degli organi di gestione delle sedi decentrate.

4.    Gli organi di gestione delle sedi decentrate della Scuola hanno il compito di monitorare l’attività didattica nella sede locale e di svolgere attività di tutoraggio durante le lezioni. Sono composti da un responsabile e da quattro membri, nominati dal Direttore della Scuola di concerto con il Presidente della Sezione Regionale AIAF competente territorialmente, scelti tra avvocati esperti nelle materie trattate.

5.    Il Comitato Scientifico della Scuola è composto di diritto dal Presidente dell’AIAF, dal Direttore della Scuola, dai responsabili dei dipartimenti, e da 10 membri scelti tra avvocati, docenti universitari e magistrati, nominati dal Direttore della Scuola di concerto con la Giunta esecutiva dell’AIAF.  Ha il compito di monitorare la qualità del programma della Scuola, e di sollecitare l’approfondimento di nuove tematiche, anche in relazione ad intervenute modifiche legislative o mutati orientamenti giurisprudenziali. Contribuisce alla definizione del programma didattico e alla individuazione del corpo docente della Scuola.

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