L’AIAF sentita in audizione in Commissione Giustizia del Senato sulle proposte di riforma della magistratura onoraria
I DDL all’esame della Commissione Giustizia riguardano diverse proposte sulla riforma della magistratura onoraria, dei quali si ritiene di condividerne maggiormente il contenuto quello che reca la firma dei Senatori Berselli e Mugnai (DDL 2359). La loro proposta individua i principi di una legge delega al Governo che prevede: l’istituzione degli uffici circondariali del Giudice di pace; uno status unitario di magistrato onorario assorbendoli tutti gradualmente nel GdP e ampliandone le competenze e assegnadogli lo smaltimento dell’arretrato; un tirocinio iniziale e una formazione continua, un doppio regime di trattamento economico, un ruolo organico e una pianta organica; uno statuto dei diritti e dei doveri e un organo di autogoverno con poteri disciplinari; la continuità degli incarichi sino a 70 anni. Non sembra affrontare i problemi delle competenza e del rito.
Gli altri DDL all’esame della Commissione Giustizia del Senato sono invece per diversi motivi, non condivisibili.
Il DDL n.127-Poretti e Perduca, prevede la modifica del cpc all’art.7 attribuendo al GdP le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Abroga il secondo comma, relativo al risarcimento danni prodotti da circolazione di veicoli e natanti. Sostituisce il primo comma dell’art.82 cpc stabilendo che davanti al GdP le parti possono stare in giudizio personalmente, abrogando il secondo comma
Nella presentazione segnala che , come indicato dall’Aduc,fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l’obbligo di rivolgersi a un avvocato. Sostiene che Internet ha fatto fare notevoli passi avanti al cittadino-consumatore contribuendo a una sua maggiore capacità civile e giuridica. E’ una norma, di facile attuazione e di grande pericolosità. Viola il diritto costituzionale alla difesa attribuendo al giudice di pace esistente, caratterizzato, da scarsa preparazione e inadeguata professionalità, una vasta competenza generale , nei limiti dell’aumento di valore previsto, motivando la possibilità di difesa personale con le conoscenze acquisite via internet, confondendo la tutela dei diritti del cittadino nel sistema giustizia con la posizione del consumatore nel mercato. Certamente l’avvocatura dovrebbe riflettere sul perché viene percepita come un ostacolo alla tutela dei diritti.
Da rilevare che tutti i disegni di legge presentati – DDL 897 Maritati , 2080 Valentino, 2359 Berselli e Mugnai - tendono a regolare la magistratura onoraria, unificata nella figura del GdP e dei VPO, come una attività professionale che si stabilizza nel tempo protraendosi in alcuni casi per oltre vent’anni, soprattutto in virtù delle norme transitorie ; ciò contraddice l’essenza stessa di questa esperienza che dovrebbe caratterizzarsi per la transitorietà e la possibilità di utilizzare i saperi acquisiti con altre professioni giuridiche ( magistrati, notai, avvocati, docenti di diritto e studiosi universitari ).
Assolutamente criticabile il testo Valentino che sostiene che la funzione giurisdizionale onoraria “ è una fra le innumerevoli modalità attraverso le quali può essere esercitata la professione di avvocato tanto da ipotizzare “ un elenco speciale riservato agli avvocati specializzati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali”con doveri e diritti che attingono sia allo status di magistrato, previsti dalla legge, che a quello di avvocato previsto nell’ordinamento professionale e nel relativo codice deontologico., e prevede espressamente che l’unica professione compatibile con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario è quella legale. Si prevede una grande confusione di ruoli e di funzioni, molto difficili da esercitare contemporaneamente anche se tutelati dalle incompatibilità personali e territoriali. Inoltre proprio per la commistione tra professione forense e magistratura equipara l’indennità economica a un reddito professionale che regola come se provenisse da lavoro autonomo., con una serie di conseguenze difficilmente gestibili nel settore previdenziale. E’ sicuramente auspicabile una cultura giuridica comune che favorisca anche buone relazioni e il rispetto reciproco tra le diverse categorie dei giuristi; e certamente un avvocato preparato, un buon avvocato, potrà essere anche un buon giudice ma solo temporaneamente e senza esercitare una pericolosa commistione di funzioni e professioni.
Va ricordato che sono esclusi da queste nuove norme , i magistrati onorari che compongono o integrano alcuni giudici specializzati, tali anche proprio per la loro presenza quali : i giudici minorili, i tribunali di sorveglianza, le sezioni agrarie, i tribunali regionali e quello superiore delle acque pubbliche. Tanto che le incompatibilità personali e territoriali previste non impediscono lo svolgimento dell’attività forense innanzi ai giudici minorili, militari amministrativi , tributari e contabili.
Quanto poi alla competenza del GdP il ddl Valentino aumenta il valore sino a 25,000,00 al 1° comma e a 50.000,00 al secondo comma e aggiunge il 3 ter attribuendo al GdP l’omologazione delle separazioni tra coniugi senza prole o con prole maggiorenne.
Consente la sostituzione dei giudici ordinari con gli onorari, aumenta le competenze in attività processuali,attribuisce a VPO la competenza nei procedimenti civili ove è richiesta la presenza del P.M., e quindi famiglia , minori e status, e lo legittima a ricorrere per istituire l’amministrazione di sostegno. Sembra poi voler costruire per i VPO una figura di avvocato pubblico sul modello anglosassone difficilmente compatibile con il nostro impianto processuale.
Riserva un decimo dei posti dei concorsi per magistrato ordinario agli onorari che abbiano completato almeno il primo quadriennio senza riportare sanzioni disciplinari.
Il DDL Maritati fa salva la composizione del T.M.; crea uno status unitario dei magistrati onorari, disegna un Tribunale ordinario di 1° grado che assorbe anche le attuali competenze del GdP; rende tabellari le attività e l’utilizzazione degli onorari; assume come dimensione minima dell’ufficio quella circondariale; attribuisce agli onorari lo smaltimento dell’arretrato.
Disegna un sistema di reclutamento di organizzazione e di controllo che fa della magistratura onoraria una magistratura di serie B, pur se le attribuisce competenze che incidono fortemente sugli status ed anche in materia di sequestri anche preventivi.
Osservazioni finali
Se i giudici onorari sono indispensabili per fare funzionare la giustizia e quindi tutelare i diritti dei cittadini occorre evitare i circuiti di serie A e quelli di serie B , evitando commistioni e confusioni tra professioni differenti e spostando al momento del reclutamento la verifica severa del possesso delle competenze ma riconoscendogli autonomia responsabile nella fase di gestione e decisione del giudizio. Sono necessari una verifica dell’aggiornamento professionale e la temporaneità dell’incarico che salvaguardi un congruo tirocinio e la non dispersione dell’esperienza , ma non oltre il termine complessivo di 8-10 anni, con una retribuzione che esca dall’ipocrisia dell’indennità o della fatturazione come soggetto iva e cessi di utilizzarli come forza lavoro sottocosto, quasi che la gratificazione e il prestigio sociale che può derivare dall’ appartenere al potere giudiziario possa compensare l’ingiustizia di un lavoro precario e senza futuro.

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