AUDIZIONE DELL’AIAF IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Testo dell’intervento dell’Avv. Milena Pini, Presidente AIAF
in sede di audizione in Commissione Giustizia del Senato, il 29 giugno 2011
L’AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI
in merito al DDL 957, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso, all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
r i l e v a
che l’affidamento dei figli nella separazione, legale o di fatto, e nel divorzio deve avere come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale dei figli, così da realizzare il diritto di questi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a subire, nella minor misura possibile, le conseguenze materiali ed economiche della separazione dei genitori.
L’affidamento condiviso dei figli introdotto con la legge 54/2006 è stato in questi anni ampiamente applicato, e nonostante siano ancora riscontrabili differenze su base territoriale, la media nazionale si avvicina al 90%.
Il rilevante aumento dell’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e nei divorzi non corrisponde solo ad un dato numerico, ma evidenzia che è in atto un positivo cambiamento culturale nel modo in cui si percepisce e si svolge la funzione genitoriale.
I dati socio-economici evidenziano il progredire nella famiglia italiana di un percorso verso una effettiva parità di ruoli tra donna e uomo, che tuttavia è ancora ostacolato da fattori di natura economica (disoccupazione, sottoccupazione, lavoro precario, etc.) e sociale (carenza di servizi) che lo condizionano, e sono spesso la causa della crisi del rapporto di coppia.
L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio è dunque una questione assai delicata, che deve tenere conto di tutti questi fattori, e una eventuale modifica della legge 54/2006 non può essere fondata sull’esaltazione mediatica di singoli casi, sicuramente dolorosi e che forse hanno trovato una ingiusta soluzione in sede giudiziaria, ma che tuttavia non può condizionare la legislazione del nostro Paese.
Per una migliore applicazione del principio di bigenitorialità, così come per un’equa ripartizione dei compiti domestici e di cura dei figli, nel momento della convivenza come nella fase di separazione della coppia genitoriale, serve un più efficace intervento culturale sulle responsabilità familiari e genitoriali e un concreto sostegno alle famiglie, servono interventi di tipo psicologico e relazionale a sostegno della genitorialità, soprattutto nei casi di conflittualità tra i genitori, e una fattiva politica di ampliamento dei servizi sul territorio.
Sul piano legislativo, l’AIAF ribadisce l’esigenza di una complessiva e organica riforma del diritto di famiglia, sostanziale e processuale, che si ponga l’obiettivo di portare a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, tenendo conto delle trasformazioni avvenute nella società e nella famiglia italiana, e quindi anche nei rapporti tra i genitori, e tra questi e i figli, minori e maggiorenni.
Per questi motivi l’AIAF esprime preoccupazione in merito al contenuto dei DDL 957 e 2454 laddove si propone:
* nell’art. 155, 2° comma, primo alinea, c.c., l’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli minori; non si può non rilevare che tale eliminazione contrasta con i principi di tutela del minore posti alla base delle convenzioni internazionali, della legislazione europea e del nostro diritto interno;
* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione, di un diritto “paritetico” dei genitori ad avere presso di sé i figli, con conseguenti regole che impongono al giudice di disporre il domicilio dei figli presso entrambi i genitori e una divisione del tempo dei figli in misura eguale presso ogni genitore, senza che assumano rilevanza la distanza tra le abitazioni dei genitori e l’età del figlio; di fatto con tale proposta si persegue l’obbiettivo di dividere a metà il tempo e la vita di un figlio, che deve rapportarsi separatamente alla realtà di ciascun genitore, avendo doppi riferimenti, anziché perseguire un intento di unità e di collaborazione dei due genitori nell’impostare un condiviso progetto educativo per i figli;
* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione del diritto riconosciuto agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale “di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi”; premesso che il rapporto affettivo dei figli con gli ascendenti e i parenti dei genitori deve essere salvaguardato, non si può tuttavia prevedere una legittimazione attiva di tali soggetti nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, che comporterebbe un allargamento del conflitto e un processo “familiare allargato”;
* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’eliminazione del parametro relativo al tenore di vita della famiglia, antecedente la separazione, ai fini della determinazione di quanto occorra ai figli per far fronte alle loro esigenze di vita, dopo la separazione dei genitori; si attua in tal modo uno stravolgimento dei principi contenuti nell’art. 30 Cost., e negli articoli 147 e 148 cod. civ.;
* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’introduzione di un criterio più rigido cui il giudice deve attenersi nell’imposizione del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, da parte di ogni genitore a favore dei figli; tale forma di mantenimento viene prevista anche in caso di affidamento esclusivo, al 4° comma dell’art. 155 bis c.c., e cioè in quei gravi casi di condotta pregiudizievole del genitore ove non sia possibile applicare l’affidamento condiviso; la mancanza della determinazione di un importo da versarsi periodicamente inibisce la possibilità di avvalersi dello strumento dell’atto di precetto, con la conseguenza che per ottenere il soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli il genitore adempiente a tale obbligo dovrà attivare nei confronti dell’altro, inadempiente, un procedimento monitorio o ordinario, che comportano maggiori spese giudiziarie e lunghi tempi processuali per addivenire ad un provvedimento esecutivo;
* nell’art. 155, 5° comma, c.c., l’eliminazione dell’adeguamento dell’assegno a favore del figlio, agli indici Istat costo vita, sul presupposto evidente dell’eliminazione dell’assegno stesso, e comunque anche quando sia disposto in forma perequativa;
* nell’art. 155 quater c.c., l’introduzione del principio della caducazione automatica dell’assegnazione della casa familiare, nell’ipotesi di convivenza more uxorio del genitore che la abiti con il minore, stante anche l’indicazione, in senso contrario alla proposta, data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 308 del 30 luglio 2008;
* nell’art. 155 quinquies c.c, l’introduzione del criterio del versamento dell’eventuale assegno perequativo stabilito per il mantenimento del figlio, direttamente a questi quando divenga maggiorenne, anche se continua a convivere con un genitore;
* l’introduzione dell’obbligo di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare prima di proporre la domanda di separazione o divorzio o di regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali, con la previsione che “in caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell’articolo 709-ter”, al fine di richiedere una sanzione a carico del genitore che ha causato l’insuccesso della mediazione familiare;
* l’introduzione nell’art. 709 ter cpc della c.d. “sindrome di alienazione genitoriale”, e la conseguente esclusione dall’affidamento del genitore “colpevole”, senza tuttavia alcun riferimento alle modalità di accertamento di tale situazione, in merito alla quale gli stessi specialisti del settore non sono concordi nell’individuare gli elementi diagnostici funzionali al riscontro di tale sindrome;
* l’introduzione di norme processuali, che al di là della valutazione sulla loro utilità o meno, persegue il metodo di una errata politica legislativa che rattoppa i processi relativi alle relazioni familiari anzichè prevedere una riforma processuale organica che elimini le discriminazioni tra figli legittimi e naturali, e risponda alle esigenze di celerità e tutela effettiva dei diritti, quali i cittadini e gli avvocati chiedono da tempo.
A tale proposito l’AIAF ribadisce l’esigenza di una riforma che attribuisca tutte le competenze in materia di diritto di famiglia, delle persone e dei minori ad un unico giudice specializzato, che si identifica nella sezione specializzata da istituirsi presso il tribunale ordinario.
In conclusione, nell’auspicare che la Commissione Giustizia del Senato tenga conto di queste osservazioni e dell’esigenza di salvaguardare prioritariamente e concretamente i diritti affettivi e le esigenze materiali dei figli nella separazione, di fatto e legale, e nel divorzio, si ribadisce che l’approvazione di norme rigide e sanzionatorie che non tengano conto dell’interesse dei minori e non lascino spazio alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso, possono solo causare un aumento della conflittualità tra i genitori e del contenzioso civile.

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