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STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I
MINORI
Articolo 1 - Scopi L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione AIAF, con sede in Roma è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori. L'Associazione si propone: a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia e dei minori., b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista al quale affidare la propria difesa un criterio fondato sulla capacità tecnica ed di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali. c) di garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all'associazione l'inesistenza di sanzioni sostanziali disciplinari definitive a carico degli associati. d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l'obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale. e) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile civile e penale alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini; di rilasciare, sempre tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile civile e penale attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico‑scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione; f) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile; g) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia; h) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento; i) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; l) tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'avvocatura. Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Articolo 2 - Organizzazione L'AIAF per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, l'AIAF opera anche tramite associazioni territoriali denominate “AIAF - Regioni”. Il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione riconosce quali associati dell'AIAF Nazionale le Associazioni costituitesi a livello regionale. Il Comitato Direttivo Nazionale – ove lo ritenga opportuno, ai fini del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 e secondo un equo principio di distribuzione delle Associazioni e del numero dei soci – può autorizzare, a maggioranza dei voti, la costituzione di una Associazione distrettuale denominata “AIAF - Distretto” avente le medesime caratteristiche di autonomia e poteri delle Associazioni Regionali. Le AIAF distrettuali sono rappresentate al Comitato direttivo Nazionale solo dal Presidente dell'Associazione Distrettuale. In ogni caso non possono esistere più di due AIAF (del Capoluogo e Distrettuale) nella medesima regione. Le AIAF “Regionali” e “Distrettuali” operano sul territorio delle singole regioni italiane, sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento delle Associazioni Regionali, parte integrante del presente Statuto. Lo Statuto delle AIAF “Regionali” e “distrettuali” dovrà essere uniformato al modello deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Gli Statuti locali entrano in vigore solo dopo l'approvazione definitiva e la ratifica del Comitato Direttivo Nazionale. Le Associazioni Regionali/Distrettuali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal Comitato Direttivo Nazionale. Il Presidente Regionale/Distrettuale è garante della politica dell'AIAF sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa della Sezione Regionale/Distrettuale e ne è il legale rappresentante. Le Associazioni Regionali/Distrettuali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale. Le cariche delle Associazioni Regionali/Distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali. Le Associazioni Regionali/Distrettuali possono costituire, con delibera del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, sezioni territoriali aventi almeno dieci iscritti, coincidenti con le sedi circoscrizionali di tribunale. La sezione territoriale ha il compito di programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, non ha autonomia amministrativa e fiscale, elegge al suo interno un rappresentante per la durata di un triennio ed è tenuto all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali. Articolo 3 – Soci Potranno essere soci dell'AIAF tutti gli avvocati, regolarmente iscritti all'ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori. Per aderire all'AIAF in qualità di socio, è necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti – o al Comitato Direttivo Nazionale laddove non sia costituita l'Associazione Regionale/Distrettuale – essere iscritto all'albo da almeno quattro anni, garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto, garantire di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive e di avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione una assicurazione professionale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale o il Comitato Direttivo Nazionale potranno deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato formative quali corsi e seminari che dovranno essere documentati. I1 Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti – o il Comitato Direttivo Nazionale laddove non sia costituita l'Associazione Regionale/Distrettuale – ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno entro centoventi giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale – laddove non sia costituita l'Associazione Regionale/Distrettuale – è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Il socio che aderisce all'AIAF è iscritto all'Associazione Regionale eventualmente costituita sul territorio di appartenenza. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dall'Associazione Regionale/Distrettuale. Articolo 4 - Patrimonio Il patrimonio dell'AIAF è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentate dell'associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo articolo 10. I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Regionali/Distrettuali entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni. Le Associazioni Regionali / Distrettuali dovranno provvedere al versamento della quota annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale , sul conto corrente dell'AIAF Nazionale entro i trenta giorni dalla ricezione della quota. Articolo 5 - Bilanci L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato di Presidenza, su proposta del Legale Rappresentate, deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea generale dei soci, e devono essere inviati in copia alle Associazioni Regionali/Distrettuali, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci I soci dell'AIAF, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell'associazione aderente di appartenenza del socio. La qualità di associato si perde: 1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità; 2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione; 3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione; 4. per morosità protratta per oltre un esercizio; 5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale; 6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione. 7. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione; 8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive; 9. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 3 comma 2 del presente statuto; 10. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'associazione nell'anno. La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato ed il parere del collegio dei probiviri, dal Comitato Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su richiesta del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale/Distrettuale di appartenenza del socio. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Articolo 7 – Organi dell'associazione Sono organi dell'AIAF: A) l'Assemblea Generale dei Soci; B) il Comitato Direttivo Nazionale; C) il Presidente; D) la Giunta esecutiva; E) il Collegio dei Probiviri. Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione. Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente. Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da un rappresentante dei soci aventi sede in regioni ove non sia costituita un'associazione AIAF regionale/distrettuale; detto rappresentante sarà eletto a maggioranza semplice dei soci di detta regione, ovvero dai delegati delle Associazioni Regionali/Distrettuali costituite, in misura pari a un delegato ogni dieci soci ed in caso di loro impedimento dai delegati supplenti. Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere deleghe. L'assemblea delibera, anche per le modifiche dello Statuto, con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta cinque Presidenti Regionali/Distrettuali, per questioni di rilevante interesse associativo. L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i delegati, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta da uno dei componenti il Presidente e, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Comitato Direttivo. Il Presidente dell'assemblea di turno nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale. Spetta all'assemblea: 1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali; 2. eleggere ogni tre anni i componenti non di diritto del Comitato Direttivo Nazionale indicati dalle Associazioni Regionali, nonché fino ad un massimo di cinque componenti scelti dal congresso; 3. approvare la relazione annuale del Presidente; 4. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione; 5. approvare le modifiche dello statuto. Articolo 9 - Comitato Direttivo Nazionale Il Comitato Direttivo Nazionale è composto, di diritto, dai Presidenti delle Associazioni Regionali / Distrettuali, da un rappresentante per ciascuna regione e da un rappresentante per regione, compresi quelli distrettuali, ogni quaranta iscritti, ed un ulteriore rappresentante per ogni successiva frazione superiore a venticinque. Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno: 1. il Presidente ; 2. il Direttore Responsabile della rivista; 3. la Giunta Esecutiva; 4. ove ritenuto necessario, un tesoriere. Il Comitato Direttivo Nazionale: a. determina la politica associativa e indica le linee programmatiche dell'associazione; a tal fine può nominare al suo interno commissioni di lavoro su singole tematiche; le commissioni saranno coordinate da un responsabile ciascuna; b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 3; c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto; d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione in assenza della Associazione Regionale/Distrettuale; e. stabilisce annualmente le quote sociali e l'ammontare del contributo che l'Associazione Regionale/Distrettuale deve versare all'Associazione Nazionale; f. emana e modifica il regolamento interno. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni. Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal componente più anziano del Comitato, è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario, o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail. Il Comitato Direttivo Nazionale può adottare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, un regolamento per la disciplina della sua attività, nonché di quella congressuale. Articolo 10 – Il Presidente Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato, coordina il lavoro della giunta esecutiva ed assume le decisioni di ordinaria amministrazione. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, ha i poteri di legge, presiede la Giunta Esecutiva assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità unitamente alla Giunta Esecutiva nei confronti del Direttivo Nazionale. Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre, unitamene al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Nazionale. Il Presidente predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente le sue funzioni sono assunte dal Componente anziano del Comitato Direttivo Nazionale. Articolo 11 – La Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è composta dal presidente, che la presiede, e da sei componenti eletti dal Comitato Direttivo Nazionale, secondo criteri di funzionalità, competenza e capacità organizzative. La Giunta Esecutiva coordina l'attività dell'associazione nazionale e provvede, unitamente al Presidente, a realizzare e dare vita alle direttive dei programmi decisi dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale. La Giunta Esecutiva si riunisce una volta al mese su convocazione del Presidente e si riunisce altresì a richiesta almeno due dei suoi componenti. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti della Giunta, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I coordinatori delle commissioni, nominate a sensi dell'art. 9, devono inviare i verbali delle riunioni delle commissioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva e possono chiedere di essere sentiti dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento. La Giunta Esecutiva può convocare i coordinatori delle commissioni ad una propria riunione in qualsiasi momento. Articolo 12 - Incompatibilità La carica di Presidente dell'AIAF e la qualità di componente della Giunta esecutiva sono incompatibili con: a. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; b. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense; c. la carica di dirigente dèll'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi Forensi; Articolo 13 - Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alle associazioni aderenti. Il collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto, del regolamento e del codice deontologico forense. Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto. Articolo 14 - Durata L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Articolo 15 - Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia. Articolo 16- disposizioni transitorie Statuto e Regolamento di funzionamento delle Associazioni Regionali, parte integrante del presente statuto, entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti. Gli associati e gli organi statutari attualmente in carica dovranno adeguarsi alle nuove normative previste dal presente Statuto entro il 31.12.2007. Il Congresso dà mandato alla Commissione Statuto di provvedere alla pubblicazione dello Statuto Nazionale, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovesse risultare al termine dei lavori. Il Congresso dà inoltre mandato alla Giunta Esecutiva di predisporre il testo dello Statuto delle Aiaf Regionali e Distrettuali che dovrà essere adeguato alle modifiche apportate allo Statuto Nazionale. Così approvato in Roma, il 26 maggio 2007, dal 5° Congresso dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori. |